EMERGENZA COVID: NUOVE MISURE IN VIGORE DAL 14 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

Il Governo ha promulgato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dpcm 13 Ottobre 2020 (http://www.governo.it/.../files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf), in cui sono previste le nuove misure urgenti di prevenzione igienico-sanitaria per limitare e contrastare il recente incremento dei casi di Covid-19, che saranno valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020 e sostituiscono quelle previste dai decreti del 7 agosto e del 7 settembre scorsi.

In particolare, durante il periodo indicato sull’intero territorio nazionale:

- OBBLIGO PROTEZIONI (MASCHERINA): è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto tranne dove sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; a questo proposito, rimangono validi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

sono esclusi dall’obbligo di indossare le mascherine i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

in tutti i contesti sopra menzionati, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; anche l’igiene costante e accurata delle mani rimane una misura di protezione fondamentale;

OBBLIGHI DOMICILIARI E DIVIETI DI ASSEMBRAMENTO IN AREE PUBBLICHE: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;

l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto in oggetto);

ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

EVENTI E ATTIVITA' SPORTIVE: per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, comunque non oltre 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 spettatori nei luoghi chiusi ed esclusivamente su prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere; sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, sottoporsi alla misurazione della temperatura all’accesso e utilizzare la mascherina;

le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra sono consentite solo a porte chiuse;

l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o altre strutture affini, sono consentite rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche è consentito nel rispetto degli appositi protocolli; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale;

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE: le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite solo nel rispetto degli appositi protocolli regionali;

SPETTACOLI: gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto;

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE: le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

FESTE PRIVATE: all’interno delle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei;

FIERE E CONGRESSI: sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi nel rispetto degli appositi protocolli nazionali;

LUOGHI DI CULTO E MUSEI: l’accesso a luoghi di culto, musei e altri istituti della cultura è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;

FUNZIONI RELIGIOSE: le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);

SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI: le attività dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado restano consentite, a condizione che le istituzioni scolastiche predispongano ogni misura utile al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità (Allegato 21 del decreto in oggetto); rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

nelle Università le attività didattiche e curriculari devono svolgersi nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca (Allegato 18 del decreto in oggetto) e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 (Allegato 22 del decreto in oggetto); deve essere prevista la possibilità di didattica a distanza a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche;

CENTRI BENESSERE E CENTRI CULTURALI: le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);

ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE: per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;

COMMERCIO AL DETTAGLIO: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegato 11 del decreto in oggetto);

RISTORAZIONE E BAR: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; valgono inoltre le linee guida regionali e i criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);

le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);

ALTRI SERVIZI: restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

TRASPORTO: la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale deve essere predisposta dalle singole Regioni, in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;

ATTIVITA' PRODUTTIVE: tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto degli appositi protocolli nazionali (Allegati 12, 13 e 14 del decreto in oggetto);

gli ingressi e le partenze da e per l’estero sono regolamentati dall’apposito protocollo nazionale (Articoli 4, 5 e 6 e Allegato 20 del decreto in oggetto).