Lo Statuto Comunale

COMUNE DI ROMANS D’ISONZO


PROVINCIA DI GORIZIA


STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione C.C. n. 11 dd. 12.04.2001, modificata con deliberazione C.C. n. 26 dd. 30.05.2001)

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1  -  PRINCIPI FONDAMENTALI

1.    Il Comune di Romans d’Isonzo (Provincia di Gorizia) è l’Ente Locale autonomo che rappresenta la propria  comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, delle Regioni e del presente Statuto, e persegue le finalità ed i principi della carta europea delle autonomie locali.

2.    Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.

 

ART. 2  -  TERRITORIO E SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE

1.    La circoscrizione del Comune è costituita dai centri abitati di Romans d’Isonzo, Versa e Fratta.

2.    Il territorio del Comune ha un’estensione di kmq. 15,37 ed è delimitato dai Comuni di Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, San Vito al Torre, Tapogliano, Campolongo al Torre e Villesse.

3.    Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Romans d’Isonzo

4.    Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via La Centa n. 6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5.    Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi della legge. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo a forma inglese turrito, troncato (diviso) in due parti da una fascia blu rappresentante il torrente Judrio; sulla parte superiore due stelle a sei punte simboleggianti gli abitanti di Romans e Fratta mentre nella parte inferiore una stella a sei punte simboleggia l’abitato di Versa.

6.    L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale ove sussista un pubblico interesse.

 

ART. 3  -  FUNZIONI

1.    Il Comune- quale ente esponenziale della comunità locale stanziata sul territorio- è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

2.    Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

 

ART. 4  -  ESERCIZIO DI FUNZIONI STATALI

1.    Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di leva militare e di statistica nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi.

2.    Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

 

ART. 5  -  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1.    Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti e della programmazione.

2.    Il Comune concorre in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell’apporto e delle formazioni culturali, religiose, economiche  e sindacali operanti sul territorio.

3.    I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informanti ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

 

ART. 6  -  FINALITA’ DEL COMUNE

1.    Il Comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, condizioni personali e sociali.

2.    Il Comune opera perché nel paese aumentino le condizioni di un civile sviluppo delle istituzioni democratiche, allo scopo di promuovere la crescita, armonica ed integrale, del cittadino in tutte le condizioni di vita, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3.    Riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità predisponendo, nell’ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

4.    Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e attua idonei strumenti per renderlo effettivo. Tutela la maternità e la prima infanzia.

5.    Opera per un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, agli emarginati. Opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche sul territorio comunale.

6.    Il Comune adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza e i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti.

7.    Il Comune adotta, in collaborazione anche con le altre istituzioni locali, le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando i piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, e delle acque; concorre con la scuola di ogni ordine e grado all’educazione e alla formazione di una cultura ambientale.

8.    Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

9.    Il Comune tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni e di cultura locale.

10. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

11. Il Comune considera l’associazionismo una delle forme tipiche di espressione sociale della propria popolazione e ne favorisce quindi lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni. Valorizza le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione anche ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

12. Considera le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come interlocutrici fortemente interessate e qualificate per rappresentare gli interessi generali dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, ai pensionati ed ai soggetti svantaggiati.

13. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta europea delle Autonomie Locali approvata dal Consiglio dei Comuni d’Europa, con la quale la valorizzazione delle Autonomie Territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell’Europa.

14. A questo fine il Comune, in accordo con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità europea e l’allargamento della interdipendenza economica e politica dell’Europa tutta e della comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e gemellaggi con altri enti territoriali.

 

ART. 7  -ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO; SVILUPPO ECONOMICO

1.    Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti produttivi, commerciali e delle attività agricole.

2.    Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale e pubblica al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3.    Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.

4.    Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5.    Predispone idonei strumenti di prevenzione e di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6.    Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell’impresa, promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, commerciali, e dei servizi, con particolare attenzione all’associazionismo economico e di cooperazione. In considerazione del ruolo importante per l’economia della comunità e della zona, il Comune favorisce altresì lo sviluppo dell’agricoltura operando per il conseguimento di equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l’azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura e la cooperazione.

 

ART. 8  -  GARANZIE

1.   Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche all’interno degli organi collegiali del Comune stesso e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti.

2.   Nel rispetto dei principi di cui la legge 8 marzo 1994, n 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, i cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio comunale partecipano alla vita pubblica locale nelle stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti.

3.   Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti e loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n 212 del 27/07/2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti dei contribuenti”, al fine di garantire per chiarezza e certezza delle norme afferenti gli obblighi tributari, pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali, semplificazione e facilitazione degli adempimenti, rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

 

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

ART. 9 - ORGANI DI GOVERNO

1.   Sono organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

 

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

 

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.    Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.    Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3.    Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

4.    Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5.    Il Consiglio Comunale ha competenza con riferimento ai seguenti atti fondamentali:

  a)   gli statuti dell’Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

  b)   i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

  c)    le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

  d)   l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

  e)   l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

  f)     l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

  g)   gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  h)   la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

  i)     le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

  j)     gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, dei Segretario o di altri funzionari;

  k)   la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

  l)     l’esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

  m) la partecipazione alla definizione, valutazione ed adeguamento delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo secondo la procedura di cui al successivo art. 16;

  n)   l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco;

  o)   la ratifica dell’adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l’approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;

  p)   l’elezione dei revisore dei conti;

  q)   l’individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari  degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici;

  r)    le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borgate e Frazioni;

  s)    ogni altro atto previsto dalle legge.

6.    Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui   al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dei Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dei Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI

1.    Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2.    Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante della minoranza consigliare.

3.    Qualora vengano costituite commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, è garantita l’attribuzione della presidenza ad un rappresentante della minoranza.

 

ART. 12 -  FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.    L’attività dei Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento comunale, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2.    Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che stabilisce anche l’ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno sette giorni prima per la  le sedute dei bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

3.    In casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso ogni deliberazione può  essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

4.    Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale.

5.    Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Nell’ipotesi in cui la legge preveda l’elezione di rappresentanti della minoranza, nel qual caso risulteranno eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6.    Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

 

ART. 13 - CONSIGLIERI COMUNALI

1.    La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.    I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni nei quali vengono nominati.

3.    I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l’assenza, provvede a dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza, assegnando allo stesso il termine di venti giorni dall’avvenuto avviso, al fine di addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.

4.    I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento. La risposta ad interrogazioni e interpellanze è obbligatoria. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni.

5.    I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti del medesimo tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi hanno diritto a richiedere copia degli atti senza aggravio di spesa. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

6.    I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l’attività dell’Ente, senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.

 

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI

1.    I consiglieri possono costituirsi in gruppi, in genere  corrispondente alle liste presenti nel Consiglio Comunale, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone  comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.

2.    Il regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

3.    Ai gruppi consiliari è assicurato l’utilizzo di idonee strutture e di quanto necessario per l’esercizio delle proprie funzioni secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

 

CAPO II - GIUNTA COMUNALE


ART. 15 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1.    La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non superiori a sei, nominati dal Sindaco stesso.

2.    Possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3.    L’Assessore non Consigliere gode di tutti i diritti o le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale.

4.    L’accertamento  delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione della nomina da parte del Sindaco nella prima seduta successiva alle elezioni.

5.    Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6.    Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

ART. 16 -  DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1.   Entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, le linee programmatiche alle relative azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.  Ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche  di mandato attraverso la formulazione di proposte di integrazione o modifica che dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente entro quindici giorni dall’avvenuta  notifica di cui al comma precedente.

3.  Il Consiglio Comunale, convocato nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di adeguamento, discute ed approva le linee programmatiche e i singoli emendamenti presentati.

4.  Con scadenza annuale, al più tardi e precisamente entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte  del Sindaco e dei singoli assessori.

 

ART. 17 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1.    La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.    La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di organo di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.    Tra l’altro compete alla Giunta, oltre alla formulazione di atti di indirizzo ritenuti necessari per l’esercizio delle funzioni di governo:

  a)   in materia di gestione delle risorse umane:

        ·      l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

        ·      l’approvazione del programma annuale e pluriennale delle assunzioni;

        ·      l’approvazione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

        ·      l’autorizzazione alla revoca del Direttore Generale da parte del Sindaco;

  b)   in materia di programmazione economico-finanziaria:

        ·      l’approvazione del piano esecutivo di gestione e relative variazioni;

        ·      i prelievi dal fondo di riserva, con successiva comunicazione al Consiglio Comunale;

        ·      l’assunzione in via d’urgenza delle variazioni al bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;

        ·      l’approvazione dello schema di bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;

        ·      l’approvazione della relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale vengono espresse le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

        ·      la determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali;

  c)    in materia di opere pubbliche:

        ·      l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

        ·      l’approvazione degli studi di fattibilità, dei documenti preliminari alla progettazione e dei progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche;

        ·      l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma definito dal Consiglio Comunale;

  d)   in materia elettorale:

        ·      la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e la costituzione dell’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

        ·      la delimitazione e l’assegnazione degli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;

  e)  in materia di attività culturali e di sostegno all’attività di circoli ed associazioni:

        ·   l’approvazione degli indirizzi per l’erogazione dei contributi alle associazioni e circoli nell’ambito dei principi stabiliti dal Regolamento comunale;

        ·   la concessione di patrocini;

  f)  in materia socio-assistenziale:

        ·   l’approvazione dei criteri per l’erogazione di sussidi e contributi nell’ambito dei principi stabiliti dal Regolamento comunale;

  g)  in materia di tutela delle ragioni dell’Ente:

        ·   l’autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla resistenza alle liti

 

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1.    La Giunta comunale si riunisce di norma una volta per settimana, a giorno fisso senza necessità di una specifica convocazione. In casi di particolare urgenza, il Sindaco può convocare la Giunta in giorni diversi da quello stabilito, senza particolari formalità.

2.    La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione;

3.    Tutte le deliberazioni della giunta sono assunte con votazione palese.

4.    Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari o consiglieri comunali per riferire su particolari problemi.

 

CAPO III  -  SINDACO

 

ART. 19  -  FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1.    Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità Locale sanitaria, Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Autorità Locale di Protezione Civile.

2.    Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Egli sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3.    Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di presidente le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti.

4.    Egli rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.

5.    Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l’indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l’indirizzo attuativo della Giunta.

6.    Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

7.    Esercita , inoltre, i compiti di seguito elencati;

  a)   Attribuzioni di amministrazione  -  Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, ed in particolare:

        ·      Esercita, dirige e coordina, assicurandone l’unità di indirizzo, l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

        ·      Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

        ·      Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D. Lgs 267/2000;

        ·      Esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

        ·     Emana ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6, del D. Lgs 267/2000;

        ·     Rappresenta in giudizio il Comune;

        ·     Provvede al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;

        ·     Sovrintende al corpo di Polizia Municipale;

        ·     Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di apertura al pubblico degli uffici periferici, questi ultimi d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate;

        ·     Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

        ·     Rappresenta il Comune nei Consorzi o con proprio delegato;

        ·     Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

        ·     Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e nel secondo caso previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

        ·     Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

  b)   Attribuzioni di vigilanza  -  Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli  indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

  c)   Attribuzioni di organizzazione  -  Il sindaco nelle sue funzioni di funzioni di organizzazione:

        ·      Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

        ·      Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

        ·      Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

 

ART. 20  -  VICE SINDACO

1.    Il Vice Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco per l’esercizio delle funzioni vicarie: egli infatti sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

2.    In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice- Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono svolte dall’assessore delegato dal Sindaco.

3.    Ove le funzioni di Vice Sindaco siano attribuite ad assessore esterno, la convocazione e la presidenza del Consiglio vengono esercitate dal consigliere anziano.

4.    Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze  nella  elezione del Consiglio con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di parità di voti le medesime funzioni sono esercitate dal più anziano d’età.

 

TITOLO III  -  UFFICI E PERSONALE


ART. 21  -  PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1.    L’attività del Comune è improntata ai seguenti principi:

  a)   organizzazione del lavoro articolata per progetti, obiettivi e programmi;

  b)   analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

  c)    individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

  d)   superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

ART. 22  -  ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1.    Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2.    La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni.

3.    L’organizzazione comunale è disciplinata da apposito Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e in base ai criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità della struttura e responsabilità.

4.    In sede di organizzazione dell’Ente e del servizi pubblici, l’Amministrazione comunale attua il principio delle pari opportunità, con particolare riferimento, alla salvaguardia della salute e alla tutela della maternità.

5.    I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi  offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

 

ART. 23  -  SEGRETARIO COMUNALE

1.    Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell’apposito albo.

2.    Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio di Segretario Comunale.

3.    Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, dei singoli consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

4.    Il Segretario, inoltre:

  a)   partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

  b)   roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente laddove non sia necessaria l’assistenza di un notaio;

  c)    esercita la funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.

 

ART. 24  -   DIRETTORE GENERALE

1.    Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco con proprio provvedimento formale al Segretario Comunale che le assomma a quelle proprie.

2.    Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e l’attività di gestione, al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

3.    Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività garantendone l’autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 197 del D. Lgs. 267/2000, nonché l’eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall’art. 169 del predetto Decreto.

4.    Il Direttore Generale, inoltre:

  a)   riesamina annualmente l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;

  b)   adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale appartenente alle diverse aree, nonché i provvedimenti inerenti l’attribuzione temporanea di mansioni superiori concernenti il personale apicale;

  c)    autorizza missioni, lavoro straordinario, ferie e permessi dei Responsabili dei servizi;

  d)   stipula i contratti individuali di lavoro per l’assunzione del personale apicale;

  e)   presiede le commissioni di concorso per l’assunzione di personale apicale;

  f)     presiede le commissioni di gara in materia di forniture e appalti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso;

  g)   convoca apposite riunioni organizzative ed impartisce direttive preordinate alla realizzazione dell’unità di indirizzo  politico - amministrativo ed all’armonizzazione delle attività svolte dai singoli servizi;

  h)   rappresenta l’Amministrazione in sede di delegazione decentrata integrativa;

  i)     è componente del nucleo di valutazione.

6.    Per l’assolvimento delle funzioni ad esso attribuite addotta gli atti di gestione che assumono la forma di “Determinazioni”.

7.    Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

 

ART. 25  -  RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.    I Responsabili  degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco secondo i criteri di individuazione stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2.    I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3.    Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

 

ART. 26 -  RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL SEGRETARIO 

1.    Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2.    In caso di assenza del Responsabile del Servizio interessato , i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Segretario Comunale.

 

ART. 27  -  DIRETTIVE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1.    Fatte salve le funzioni del Direttore Generale al fine di garantire il miglior raccordo tra compiti di indirizzo e controllo politico il Sindaco e gli Assessori possono impartire direttive agli uffici per l’indirizzo dell’azione amministrativa nei relativi ambiti di delega.

 

ART. 28  -  INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1.    La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi , può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.    La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi può provvedere alla copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

 

ART. 29  -  COLLABORAZIONI ESTERNE

1.    Per obiettivi determinati e con convenzioni  a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile e di altro valore ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.

 

ART. 30  -  CONFERENZA DEI SERVIZI

1.    Qualora sia opportuno effettuare l’esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei Servizi.

2.    La conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3.    Si considera acquisito l’assenso delle Amministrazioni o Enti i quali, regolarmente convocati non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi di competenza. Tuttavia tali Amministrazioni o Enti possono comunicare al Sindaco convocante il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

 

ART. 31  -  CONTROLLO INTERNO

1.    Il Comune può istituire e attuare i controlli interni previsti dall’art. 147 D. Lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs 268/1999.

2.    Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per i campi di rispettiva competenza la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

 

TITOLO IV  -  ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 

ART. 32  -  SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.  I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzioni di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2.  I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3.  La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme :

  a)   In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

  b)   In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

  c)   A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

  d)   A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

  e)   A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale  del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

 

ART. 33  -  CONVENZIONI

1.  Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2.  La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.

 

ART. 34  -  CONSORZI

1.   Per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia  Consorzi secondo le norme per le Aziende sociali previste dalla legge, in quanto compatibili.

2.  A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3.  La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto consortile.

 

ART. 35  -  ACCORDI DI PROGRAMMA

1.     L’Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

 

ART. 36  -  UNIONE DI COMUNI

1.     In attuazione del principio di cooperazione con altri Enti Locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività

 

TITOLO V  -  FINANZA E CONTABILITÀ

 

ART. 37  -  PRINCIPI E CRITERI

1.   Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura dei programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

 

ART. 38  -  CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

1.   La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.

2.   Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune, e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine, ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, se richiesto.

3.   L’attività di Revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4.   Gli aspetti organizzativi e di funzionamento dell’ufficio del Revisore dei conti sono disciplinate dalle norme regolamentari.

 

TITOLO VI  -  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

 

CAPO I  -  PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

 

ART. 39  -  PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATVA

1.    Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, sindacale, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2.    L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3.    Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità ed efficacia degli atti amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadini di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

4.    Allo scopo, l’Amministrazione, attraverso il responsabili dell’ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende istaurare, permettendo all’interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

5.    Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l’Amministrazione  e gli interessati, nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

 

ART. 40  -  PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1.    Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.

2.    Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabilite dall’apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3.    Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei costi secondo le disposizione di legge e di Regolamento.

4.    I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi hanno diritto a richiedete copia degli atti senza aggravio di spese. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

 

CAPO II  -  ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

 

ART. 41  -  RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONISMO

1.    Il Comune favorisce, sostiene e valorizza gli organi a base associativa, che concorrono in forma volontaristica alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2.    E’ garantito alle associazioni ed alle organizzazioni volontaristiche, aventi riferimento locale, l’accesso alle strutture comunali, per finalità di interesse pubblico.

3.    Il Comune assicura vantaggi economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari agli organismi di cui al comma 1.

4.    Il Comune riconosce le Pro Loco “ e le associazioni tra le stesse” come strumento di promozione dell’attività turistica di base, pertanto come l’ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l’uso agevolato di strutture, servizi e impianti anche mediante apposite convenzioni.

 

ART. 42  -  CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1.   Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e alla gestione e manutenzione delle strutture che le accolgono.

2.   Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.   Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di criteri oggettivi e  in modo di garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.   Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

ART. 43  -  PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

1.    Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.    Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del volontariato nell’elaborazione di progetti, strategie, studi e sperimentazioni, di interesse collettivo e di importanza generale.

 

CAPO III  -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE


ART. 44  -  CONSULTE

1.    Il Comune può dotarsi di Consulte aventi lo scopo di fornire all’Ente Locale ogni utile indicazione nel settore di competenza.

2.    Esse possono essere composte da consiglieri comunali, rappresentanti delle categorie di cittadini ed esperti in materia e sono disciplinate di volta in volta da apposito regolamento.

3.    Il Comune favorisce altresì l’istituzione di Consulte tra Comuni con il compito di esaminare ed esprimere pareri consultivi su problemi di interesse intercomunale.

4.    La mancata convocazione della Consulta non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo.

5.    Il parere espresso dalla Consulta non ha carattere vincolante.

 

ART. 45  -  FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1.    In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2.    In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la formula del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3.    L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.

4.    Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che perverranno a seguito della consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro sugli interventi.

5.    La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

6.    Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7.    Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l’effettiva partecipazione  delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione dei singoli settori di intervento dell’Amministrazione comunale.

 

ART. 46  -  PROCEDURE PER L’AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1.    I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2.    Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3.    Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli Uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere  sulla questione entro sessanta giorni.

4.    Il Sindaco dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter della pratica (entro 15 giorni dalla ricezione) li informerà motivatamente, per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere dell’Organo competente, dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali.

5.    Ove i termini sopraccitati non venissero osservati, il parere dell’Organo si da per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l’istruttoria da farsi entro 30 giorni.

 

ART. 47  -  REFERENDUM CONSULTIVO

1.    Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è ammessa l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.

2.    Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3.    L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati o da un quinto del corpo elettorale.

4.    Presso il Consiglio Comunale agirà un’apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materia considerate le limitazioni  del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5.    Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6.    Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7.    Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati.

8.    Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9.    Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto.

10.  I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione d’essere o sussistano degli impedimento temporanei.

11.  Il Consiglio Comunale è tenuto a discutere e deliberare sull’argomento oggetto del referendum entro tre mesi dall’avvenuta consultazione.

 

TITOLO VII  -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 48  -  MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1.   Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6 del D. Lgs. 267/2000.

2.   Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di 1/5 o più Consiglieri.

3.   Il Sindaco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4.   La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca quello precedente; diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

 

ART. 49  -  ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1.    Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del D.Lgs 267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’albo pretorio.