Oggetti smarriti

L'ufficio Polizia Locale ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutti i documenti e le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Romans d’Isonzo. L'obiettivo è di risalire nel più breve tempo possibile al legittimo proprietario al fine della restituzione.

Per gli oggetti ritrovati l'ufficio provvede alla restituzione a chi se ne dichiara proprietario, valutata la verosimiglianza della dichiarazione, della descrizione dell'oggetto e della documentazione presentata.

Nel menù a lato potete trovare delle informazioni utili nel caso in cui abbiate smarrito o ritrovato degli oggetti, un estratto del codice civile e l'elenco degli oggetti in deposito.

Se avete PERSO qualcosa ...

- recatevi presso le Stazioni dei Carabinieri e denunciate lo smarrimento degli oggetti (descrivendo l'oggetto smarrito nei minimi particolari);

 - verificate nella sezione corrispondente del presente sito la presenza dell'oggetto smarrito in questione;

 - se nell'apposita sezione risulta esserci una corrispondenza con l'oggetto da voi smarrito recatevi presso l'ufficio Polizia Locale e Attività Produttive muniti dei seguenti documenti:

o       documento di riconoscimento (C.I., patente di guida, ecc...) in corso di validità,

o       denuncia di smarrimento dell’oggetto (denuncia effettuata presso la stazione dei Carabinieri, ecc...),

o       eventuale altra documentazione che accerti la veridicità della dichiarazione di proprietà dell’oggetto.

Se avete TROVATO qualcosa ...

Chi trova una cosa mobile è tenuto a consegnarla presso l’ufficio Polizia Locale e Attività Produttive che provederà a rilasciare l'apposito verbale di ritrovamento.

Trascorso il periodo previsto dall’art. 929 del Codice Civile (un anno e un mese) senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del rinvenitore, il quale lo potrà ritirare nei mesi successivi alla data predetta.

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Codice Civile (estratto)

Art. 927.
Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

 

Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

 

Art. 929.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

 

Art. 930.
Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 euro), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

 

Art. 931.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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